COS’E’
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto.
PROCEDIMENTO
L’istanza per l’accesso civico generalizzata, redatta preferibilmente compilando l’apposito modulo messo a disposizione in calce, può essere inoltrata telematicamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza all’indirizzo di posta elettronica indicato (accessocivico@farmaciecomunalipeschiera.it), oppure all’indirizzo PEC dell’Azienda (asfcpeschieraborr@assofarm.postecert.it).
Dal 30/03/2020 il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è la Sig.ra Dibisceglia Silvia (telefono 02 5471400)
La richiesta non deve essere motivata e -se compilata adeguatamente e compiutamente in ogni sua parte- verrà evasa nel termine massimo di 30 giorni, tranne nel caso in cui -come si dirà più avanti- sia necessario rivolgersi anche ad eventuali controinteressati, nel qual caso il termine suddetto verrà sospeso per 10 giorni.
Le istanze trasmesse per via telematica sono ritenute valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale;
b) quando l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) quando sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) se trasmesse dall’istante mediante la propria PEC
Come espressamente previsto dalla legge, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ASFCPB per la riproduzione su supporti materiali.
TUTELE
L’ASFCPB potrà rifiutare l’accesso, dandone adeguata motivazione, solo ove lo stesso comporti pregiudizio ad interessi pubblici e/o privati, così come previsto dall’art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013 e modificato dal D.lgs. n. 97/2016. Inoltre, come specificato dalle Linee Guida dell’ANAC (Determinazione n.1309 del 28/12/2016) e dalle successive Circolari ministeriali n. 2/2017 e 1/2019, non saranno giudicate ammissibili istanze generiche e/o meramente esplorative.
Qualora venissero individuati eventuali controinteressati, i cui diritti potrebbero venire pregiudicati dalla richiesta di accesso, ad essi va comunicato che l’Azienda ha ricevuto la domanda di accesso civico generalizzato. Il controinteressato avrà tempo 10 giorni per presentare eventuali opposizioni (utilizzando il modulo messo a disposizione in calce), le quali verranno valutate alla luce della vigente normativa. Qualora le opposizioni venissero accolte in tutto o in parte, l’accesso potrà essere negato oppure limitato ai dati e documenti la cui ostensione non costituisce un pregiudizio concreto ai diritti del controinteressato. Nel caso in cui le opposizioni venissero rifiutate, invece, l’ASFCPB informerà il controinteressato del rigetto delle sue osservazioni e procederà all’evasione della richiesta di accesso non prima di 15 giorni dal ricevimento, da parte del controinteressato, della relativa comunicazione.
RIESAME E RICORSO
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (utilizzando il modulo messo a disposizione in calce), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Contro le decisioni dell’ASFCPB o, in caso di riesame, del responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, l’istante potrà presentare ricorso al TAR ai sensi dell’articolo 116 D.lgs. n.104/2010 cd. Codice del Processo Amministrativo e, qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, potrà, altresì, presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame (utilizzando il modulo messo a disposizione in calce).
Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la Segreteria al n. 02 5471400